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Virtus Palosco-Nova Montello, la gara va rigiocata: il comunicato del Giudice sportivo

Virtus Palosco-Nova Montello, la gara va rigiocata: il comunicato del Giudice sportivo

Dagli atti ufficiali di gara non emergevano elementi in ordine alla dinamica dell’episodio oggetto di reclamo, relativo all’esecuzione di un calcio di rigore concesso in favore della società Virtus Palosco S.S.D. nel corso del secondo tempo dell’incontro. È bene premettere quanto al supporto video prodotto dalla società reclamante, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini della decisione, non costituendo prova televisiva ai sensi della normativa federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio come più volte statuito e precisato da questo Giudice Sportivo. In ragione della peculiarità della fattispecie dedotta nel reclamo, questo Giudice Sportivo ha ritenuto, in via del tutto eccezionale e al solo fine di acquisire un chiarimento su un fatto materiale rilevante ai fini dell’applicazione delle Regole del Gioco, di richiedere un supplemento di rapporto al Direttore di Gara, precisando che tale attività istruttoria non costituisce prassi ordinaria, atteso che le decisioni sono normalmente assunte sulla base del referto arbitrale al quale l’ordinamento sportivo attribuisce il valore di prova legale assistita da fede privilegiata. Nel supplemento di rapporto il Direttore di Gara ha precisato che il calciatore incaricato dell’esecuzione del calcio di rigore, durante la rincorsa, effettuava un marcato passo d’arresto, fermandosi completamente e tornando indietro; tale condotta veniva interpretata dall’arbitro come interruzione della rincorsa finalizzata a porre in essere una finta nell’esecuzione del calcio di rigore, con conseguente decisione di interrompere il gioco e disporre la ripresa con calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente, in applicazione della disciplina prevista dalla Regola 14 delle Regole del Gioco del Calcio emanate dall’International Football Association Board. Tuttavia, dalla stessa ricostruzione fornita dal Direttore di Gara non risulta che il pallone sia stato calciato dal tiratore né che lo stesso si sia mosso chiaramente. Ai sensi della medesima Regola 14, il pallone è in gioco nel calcio di rigore soltanto quando viene calciato e si muove chiaramente. Ne consegue che, qualora il calciatore interrompa la rincorsa fermandosi prima di calciare il pallone, l’esecuzione del calcio di rigore non può considerarsi iniziata sotto il profilo tecnico e non può pertanto configurarsi l’infrazione sanzionata con la ripresa mediante calcio di punizione indiretto prevista per le irregolarità commesse nell’esecuzione del tiro. Va inoltre ricordato che, ai sensi della Regola 14 delle Regole del Gioco del Calcio emanate dall’International Football Association Board, sono consentite finte durante la rincorsa al calcio di rigore, mentre costituisce infrazione esclusivamente la finta posta in essere al momento del tiro, una volta completata la rincorsa. Dalla ricostruzione fornita dal Direttore di Gara emerge invece che il calciatore interrompeva la rincorsa fermandosi e tornando indietro prima di calciare il pallone, circostanza che non consente di configurare la fattispecie di finta irregolare prevista dalla citata disposizione regolamentare. La decisione adottata dal Direttore di Gara risulta pertanto frutto di una interpretazione della condotta del calciatore quale finta irregolare, ma conduce ad una ripresa di gioco non prevista dalle disposizioni regolamentari applicabili alla fattispecie concreta, integrando così un errata applicazione della Regola 14. Alla luce di quanto sopra, sulla base dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara, la ripresa del gioco disposta dal Direttore di Gara non risulta conforme alle previsioni regolamentari applicabili alla fattispecie, configurandosi pertanto un errata applicazione della Regola 14. Pertanto, il reclamo deve essere accolto, con conseguente annullamento del risultato conseguito sul campo e disposizione della ripetizione dell’incontro.